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A datare dal giorno nel quale cominciera' il ritiro dei Buoni di cassa, le monete divisionali d'argento potranno essere imputate sulle riserve metalliche degli Istituti di emissione, soltanto fino al due per cento dell'ammontare delle medesime.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
