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[1]Il Governo del Re ha facolta' di provvedere per decreti Reali, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri:
[2]1° alla proibizione dell'esportazione all'estero delle monete divisionali d'argento, da lire una e due e da 50 centesimi, di conio italiano, in conformita' al protocollo addizionalo di Parigi del 15 marzo 1898;
[3]2° al ritiro dalla circolazione ed al successivo annullamento dei Buoni di cassa da lire una e due emessi a tenore dei Regi decreti 4 agosto 1893, n. 452, e 21 febbraio 1894, n. 49, e a norma dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1894, n. 339;
[4]3° alla determinazione del limite utile all'impiego delle monete divisionali di conio italiano nel pagamento dei dazi d'importazione.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
