Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1962 al 22 dicembre 2008. 577 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni: Il terzo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta". La lettera b) del primo comma dell'articolo 28 e' sostituita dalla seguente: "b) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale". Dopo il quarto comma dell'articolo 40, e' aggiunto il seguente comma: "Le pubbliche Amministrazioni, che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto prevista dal terzo comma dello articolo 128, debbono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente lo ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente". L'articolo 108 e' sostituito dal seguente: Art. 108. - "Compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci. I compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio, sono ammessi in detrazione". L'articolo 128 e' sostituito dal seguente: Art. 128. - "Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti per prestazioni artistiche effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio. Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione e' tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:
tolto: a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento e' fatto ad imprese commerciali tassabili in categoria B, a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
tolto: b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento e' fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera a) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni. Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi esclusi i contributi previsti dall'articolo 83, lettera e), debbono operare, sui due terzi delle somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente. Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate. Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273". L'articolo 255 e' sostituito dal seguente: Art. 255. - "Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche Amministrazioni. In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'articolo 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-04-21;226~art1 · fonte del testo
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