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[1]Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato eccedenti lire cinquecento insino a lire duemila, sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento.
[2]Le pensioni superiori alle lire duemila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.
[3]Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1864 al 16 dicembre 2009
