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[1]A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli Impiegati civili e militari al servizio dello Stato cosi' in attivita' come in aspettativa o in disponibilita', sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:
[2]Da 0 a 1200 2 per cento;
[3]Da 1201 a 2000 3 id.
[4]Da 2001 a 3000 4 id.
[5]Da 3001 a 4000 5 id.
[6]e cosi' continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.
[7]La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento e' fissata all'uno per cento.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1864 al 16 dicembre 2009
