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[1]A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli Impiegati civili e militari al servizio dello Stato cosi' in attivita' come in aspettativa o in disponibilita', sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

[2]Da 0 a 1200 2 per cento;

[3]Da 1201 a 2000 3 id.

[4]Da 2001 a 3000 4 id.

[5]Da 3001 a 4000 5 id.

[6]e cosi' continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

[7]La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento e' fissata all'uno per cento.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-12-18;2034~art1 · fonte del testo

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