Provvedimento abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n. 675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 12 agosto 1977, n. 675.
Abrogato dal 22 settembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge e per la durata di un triennio, l'aliquota contributiva per gli assegni familiari dovuta dalle aziende industriali e artigiane tessili e' ridotta dal 15 per cento al 10 per cento. L'importo del minore gettito contributivo che si determina, per effetto del comma precedente, per la Cassa unica per gli assegni familiari e' posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che effettuera', annualmente, il relativo versamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N. 675
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art20 · fonte del testo
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