Art. 13 — Insequestrabilità e impignorabilità

Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sui prestiti stessi e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 19 maggio 1983

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art13 · fonte del testo

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