Art. 10 — Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori esercita il controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Il collegio e' cosi' composto:

  • a)da un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente;
  • b)da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore;
  • c)da un rappresentante degli enti locali. I revisori sono nominati per un periodo di quattro anni, con decreto del Ministro del tesoro che determina anche il compenso loro spettante. La nomina e' rinnovabile per non piu' di una volta. Per il periodo di permanenza nella carica i membri del collegio dei revisori di cui alle lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo. Il rappresentante degli enti locali verra' scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e dall'UPI.

Testo vigente dal 19 maggio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art10 · fonte del testo

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