In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttivita'. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto. ((3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma e' disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale))

Testo vigente dal 2 giugno 1991

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Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1991

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1989 al 2 giugno 1991. 122 parole aggiunte.

… non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto. aggiunto: 3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma e' disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art18 · fonte del testo

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