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I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'articolo 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno. Il Ministro per la marina mercantile e' pertanto autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio degli anzidetti servizi, mediante apposita convenzione, da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, per la durata di anni venti.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 1 gennaio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art8 · fonte del testo

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