Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, potra' prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianita' di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore. Gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo, e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella quarta e nella seconda qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sara' disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1 La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, e' prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3. 1 Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600 ed 800 unita' rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, ed all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di laurea in materie letterarie e' considerato ad ogni effetto equipollente ai diplomi di laurea previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alle qualifiche settima e superiori, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 marzo 1989, n. 78

1

Il D.L. 4 marzo 1989, n. 78 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207".

Testo vigente dal 7 marzo 1989

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 7 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1986 al 7 marzo 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 marzo 1989, n. 78

    Il D.L. 4 marzo 1989, n. 78 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207".

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urn:nir:stato:legge:1986-10-15;664~art6 · fonte del testo

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