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[1]Fino all'emanazione della legge speciale riservata dall'articolo 3 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 (Serie 2ª), il contributo dei proprietari interessati nella spesa verra' regolato coi criteri e colle norme del capo IV, titolo II, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 aprile 1886.
[4]UMBERTO.
[5]Genala. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 23 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
