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Ai lavori da farsi dallo Stato e dal comune di Roma per la sistemazione idraulica del fiume e pei lavori stradali ed edilizi del lungo Tevere, potranno essere applicate per decreto Reale, udito il Consiglio comunale di Roma ed il Consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15 e 17 della legge.
Testo in vigore dal 23 aprile 1886 al 23 luglio 1886
