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I servizi prestati in qualita' di ufficiale di completamento anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o all'amministrazione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sara' calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;101~art1 · fonte del testo

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