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[1]L'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio di altre linee e reti telefoniche concesse all'industria privata, per scadenza o per revoca delle concessioni o per decadenza di esse per spontanea rinunzia dei concessionari, dovra' essere fatta per decreto Reale su proposta dei ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.
[2]Il riscatto di altre linee o reti telefoniche non potra' effettuarsi se non per legge speciale.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
