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[1]L'Amministrazione dei telefoni dello Stato assumera' anche l'esercizio di tutte le linee telefoniche interurbane e delle reti urbane costruite e da costruirsi, di proprieta' dello Stato, di quelle costruite o da costruirsi per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico della legge sui telefoni; ed infine delle linee telefoniche internazionali costruite o da costruirsi, pure di proprieta' dello Stato.
[2]La stessa Amministrazione provvedera':
[3]1° alla sorveglianza sull'impianto e sull'esercizio delle linee e reti telefoniche concesse all'industria privata;
[4]2° alla liquidazione e riscossione dei relativi canoni dovuti per legge all'erario;
[5]3° alla liquidazione e riscossione dei canoni dovuti dai concessionari di linee ad uso privato;
[6]4° alla concessione di linee e reti ad uso pubblico e di linee ad uso privato.
[7]Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 avranno effetto retroattivo al 1° luglio 1907.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
