Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo e' autorizzato a mantenere in servizio tutto il personale tecnico, amministrativo e contabile, e quello di commutazione e manutenzione delle linee e degli apparati, nominati dalle due Societa' concessionarie anteriormente alla data di presentazione della presente legge e con stipendi non superiori alle L. 3000 annue.
[2]E' pure autorizzato il Governo a mantenere in servizio i funzionari appartenenti alle due Societa' concessionarie provvisti di stipendio superiore alle L. 3000 e non eccedente le L. 6000 annue; ma a questi funzionari la differenza fra lo stipendio di cui godono attualmente, e quello di L. 3000 che loro si assegna provvisoriamente sino alla compilazione del ruolo organico, di cui nell'art. 25, verra' corrisposta a titolo d'indennita' ad personam.
[3]Prima della definitiva sistemazione organica di cui all'art. 25, il Governo dovra' esigere che tutto il personale provi, mediante l'esibizione dei relativi documenti, di possedere i seguenti requisiti:
[4]cittadinanza italiana;
[5]condotta incensurata;
[6]sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'impiegato o l'agente inadatto al servizio telefonico.
[7]Inoltre i funzionari muniti di stipendio di L. 3000 o piu' che col 1° luglio 1907 passano alla temporanea dipendenza dello Stato, dovranno dare prova di conoscere le leggi ed i regolamenti dell'Amministrazione dello Stato nei limiti e secondo le norme che verranno stabilite con decreto Ministeriale.
[8]A tutto il personale di commutazione e di manutenzione il Governo ha facolta' di migliorare gli stipendi, a decorrere dalla data della presa di possesso delle reti, in misura non eccedente L. 200 annue lorde per ciascun impiegato. Ha facolta' inoltre di provvedere agli aumenti necessari all'arrotondamento degli stipendi di tutto il personale per l'applicazione della ritenuta di ricchezza mobile. L'arrotondamento (compreso l'aumento per la ricchezza mobile) sara' considerato come assegno ad personam, sino alla sistemazione definitiva del personale di cui all'art. 25.
[9]A tutto il personale telefonico di ruolo residente in Roma sara' inoltre corrisposta l'indennita' di residenza in applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 243.
[10]Sino a che non sia avvenuta la sistemazione del personale, di cui all'art. 25 della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi destinati al servizio dei telefoni dello Stato, continueranno a far parte del proprio ruolo con i loro rispettivi stipendi e con le indennita' che, agli incaricati di funzioni direttive, saranno assegnate per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
