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[1]Il Governo e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per attuare l'esercizio da parte dello Stato del telefono pubblico urbano ed interurbano, procedendo agli opportuni accordi con le Amministrazioni centrali delle due Societa' concessionarie cessanti.
[2]Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, registrato alla Corte dei conti, saranno nominati i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi che passano a far parte della Direzione generale dei telefoni dello Stato con la indicazione delle funzioni alle quali ciascuno di essi e' destinato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
