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[1]I contratti che stipula la Direzione generale dei telefoni sono regolati dalle norme della legge sulla contabilita' generale dello Stato.
[2]I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
