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[1]La Corte dei conti, secondo i precetti della legge, esercita la sua vigilanza sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese.
[2]Il capo ragioniere ed i cassieri compartimentali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
