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[1]E' autorizzata l'assegnazione di L. 25 milioni da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, ripartita in ragione di L. 3,000,000 per il 1906-907, di L. 1,000,000 per il 1907-908, di L. 3,000,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910, di L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 al 1916-917 e di L. 1,000,000 per l'esercizio 1917-918.
[2]Con la predetta somma di L. 25,000,000 l'Amministrazione dei telefoni dello Stato provvedera':
- a)al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo credera' di acquistare dalle due Societa' concessionarie, agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla presente legge, e al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime;
- b)al pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna;
- c)alle spese occorrenti al primo impianto dell'Amministrazione centrale e provinciale;
- d)agli ampliamenti degli impianti, per collegamenti di nuovi abbonati, ed in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;
- e)all'impianto di nuove centrali urbane, in sostituzione delle attuali, dove non siano possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;
- f)alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;
- g)alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;
- h)alle spese di cui al 2° capoverso dell'art. 15.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
