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[1]Le Casse delle Direzioni compartimentali raccolgono tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi per tasse di corrispondenza intercomunale e internazionale, tutti i prodotti del servizio urbano governativo, i canoni delle reti urbane esercitate dalla industria privata ed il canone per linee ad uso privato e tutti gli altri introiti ordinari e straordinari, eseguendone il versamento nella sezione di R. tesoreria provinciale del capoluogo del compartimento alle scadenze che saranno stabilite dal regolamento.
[2]Alle spese da eseguirsi nel compartimento sara' provveduto o con mandati diretti o mediante mandati di anticipazione a favore del direttore compartimentale o di chi ne fa le veci.
[3]Tali mandati saranno quietanzati altresi' dal cassiere della Direzione compartimentale, il quale provvedera' al pagamento delle spese in base ad ordinativi emessi dal capo del compartimento.
[4]I detti mandati di anticipazione potranno essere emessi fino al limite di L. 200,000.
[5]La contabilita' e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata, le liquidazioni dei conti coll'estero e la contabilita' degli altri proventi che saranno determinati con regolamento, e' fatta presso l'Amministrazione centrale, ed i relativi fondi sono gestiti dal cassiere compartimentale di Roma.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 25 aprile 1913
