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[1]La direzione generale dei telefoni dello Stato tiene in conto separato la gestione delle linee e reti telefoniche costruite per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche.
[2]La stessa Amministrazione provvede alla costruzione delle reti e linee, qui appresso indicate, per le quali, in vista del riscatto, furono sospese le pratiche in corso per le relative concessioni alla Societa' generale italiana ed Alta Italia.
[3]Reti di: Anzio con estensione a Nettuno; Genazzano con estensione a Valmontone, Paliano, San Vito Romano, Serrone, Piglio e Anticoli di Campagna; Palestrina con estensione a Cave e Zagarolo; Rocco con estensione a Sant'Ilario, Bogliasco, Pieve di Sori, Sori e Camogli; Sestri Levante con estensione a Casarza Tivoli con estensione a Palombara Sabina, Montecelio e San Polo dei Cavalieri; estensione della rete di Torino ad Alpignano e Pianezza e della rete di Biella a Netro e Graglia.
[4]Linea di: Albano-Anzio-Nettuno;
[5]» Frascati-Colonna-Palestrina-Genazzano;
[6]» Bologna-Budrio;
[7]» Pontedecimo-Busalla.
[8]Le Societa' versano o cedono all'Amministrazione dei telefoni dello Stato i concorsi convenuti all'uopo con gli enti interessati, e l'Amministrazione, dal canto suo, rimborsa le Societa' delle eventuali spese che queste avessero gia' incontrate per la predisposizione dei relativi lavori.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
