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[1]Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.
[2]Sono entrate ordinarie:
- a)le quote di abbonamento dovute dagli abbonati a tariffa intera e ridotta per apparecchi principali e in derivazione e per accessori;
- b)le tasse riscosse dai posti telefonici pubblici;
- c)i compensi per traslochi di apparecchi;
- d)i compensi per servizi telefonici a bordo di piroscafi;
- e)le quote di concorso nelle spese d'impianto di nuovi apparecchi;
- f)le tasse per conversazioni intercomunali sulle linee governative;
- g)i crediti verso Amministrazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee internazionali;
- h)i canoni spettanti all'erario per reti telefoniche urbane esercitate dall'industria privata;
- i)la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee interurbane esercitate dalla industria privata;
- k)i canoni di concessione per linee ad uso privato.
[3]Sono entrate straordinarie:
- a)i concorsi e le anticipazioni di enti interessati alla costruzione di nuove linee e reti telefoniche;
- b)il provento della vendita dei beni immobili e di materie fuori uso ricavato dagli impianti telefonici;
- c)i concorsi degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica.
[4]((d) i canoni di affitto delle linee governative a privati e i canoni di manutenzione delle linee private)).
Testo in vigore dal 25 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
