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[1]Tutte le linee e le reti telefoniche esercitate dallo Stato e le linee e reti sulle quali lo Stato esercita le funzioni di vigilanza, di cui all'art. 4 della presente legge, sono ripartite in nove Direzioni compartimentali come dall'allegato C annesso alla presente legge.
[2]Il direttore compartimentale esercita le funzioni direttive e di vigilanza che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, su tutte le linee e reti comprese nelle provincie del compartimento.
[3]Le funzioni di direttore compartimentale saranno affidate ai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 della presente legge.
[4]Le modificazioni alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali sono fatte per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni ed il Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
