Art. 8 (Allegato alla Convezione)
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[1]Per i locali d'ufficio la Societa' subaffittera' al Governo, con decorrenza dal primo luglio millenovecentosette i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si oppongono gli attuali contratti di affitto.
[2]Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola agenzia.
[3]Per i locali di proprieta' della Societa' resta stabilito che la Societa' dovra' cedere in vendita al Governo il locale di Como al prezzo di lire diciannovemilasettecento (L. 19,700) stabilito dal corpo Reale del Genio civile.
[4]Detto prezzo verra' pagato in una sol volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
