Art. 7 (Allegato alla Convezione)
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[1]Per la consegna delle linee e reti, di cui all'art. 5°, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.
[2]Per le altre reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, fara' procedere dai propri funzionari in contraddittorio con quelli sociali ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.
[3]La Societa' Alta Italia, all'atto della consegna al Governo, dovra' aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.
[4]Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente, che la Societa' non avesse fatto eseguire, s'intende che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Societa' rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
