Art. 2 (Allegato alla Convezione)
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[1]Il prezzo del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria, da pagarsi in undici annualita' eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto, viene stabilito in lire cinquemilioni seicentosettantatremila ottocentosettantaquattro (L. 5,673,874).
[2]Quando il pagamento delle annualita' fosse eseguito dopo il primo settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualita', decorreranno da questa data gl'interessi del quattro per cento a favore della Societa'. Ad ogni modo, il pagamento non potra' essere ritardato oltre il trentuno dicembre.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
