Art. 12 (Allegato alla Convezione)
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Le annualita' da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 2 e 5 della presente convenzione sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile della quale si e' gia' tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualita' stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Societa' si riserva di indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
