Art. 10 (Allegato alla Convezione)
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[1]La consegna delle reti dovra' farsi dai delegati della Societa' in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Societa' ai termini dell'art. 7 e le somme che il Governo debba alla Societa' per effetto dell'art. 4.
[2]Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e cosi' pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 9, saranno risolute da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Societa' ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Milano su di una terna proposta dalla locale Camera di commercio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
