Art. 9 (Allegato A)
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[1]La consegna della rete di Venezia s'intende avvenuta il sedici febbraio millenovocentoquattro, epoca dell'effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.
[2]Per le linee e reti di cui all'art. 7, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.
[3]Per le altre reti di Genova-San Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, fara' procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad una accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.
[4]La Societa' generale, all'atto della consegna al Governo, dovra' aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.
[5]Per tutti quei lavori di cui nel capoverso procedente che la Societa' non avesse fatto eseguire, s'intende che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Societa' rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
