Art. 8 (Allegato A)
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Per il personale della Societa', che lo Stato credera' di mantenere in servizio, la Societa' si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gl'infortuni, regolarizzata a tutto il 30 giugno millenovecentosette.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
