Art. 7 (Allegato A)
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[1]Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma-Albano Laziale, Roma-Frascati, Albano Laziale-Frascati, Roma-Tivoli, Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellamare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo, e' stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (L. 284,394) da pagarsi senza interessi, in undici annualita' eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.
[2]Sara' pure pagata dal Governo in undici annualita' eguali, senza interessi, a partire, pel pagamento della prima rata, dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutate a' forfait secondo i calcoli della Commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (L. 610,995).
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
