Art. 6 (Allegato A)
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[1]All'infuori del prezzo di riscatto sara' pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente che il Governo credera' di acquistare e cioe': le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto; e le uniformi del personale.
[2]Il Governo dovra', entro giorni sessanta dal primo luglio, dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.
[3]Il pagamento sara' fatto nel termine di tre mesi dalla data della consegna del materiale acquistato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
