Art. 5 (Allegato A)
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S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioe': apparati, mobili ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioe': fili aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura, nonche' gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprieta' sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
