Art. 4 (Allegato A)
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[1]Il prezzo di riscatto della rete di Venezia resta stabilito in lire novecentottantunomila centosessanta e centesimi settantadue (lire 981,160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di conguaglio, risultanti dal qui unito allegato 1 a lire un milione ventiquattromila duecentodieci (L. 1,024,210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla Societa', egualmente in undici annualita', senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.
[2]La Societa' generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare por la revoca della concessione della rete di Venezia.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
