Art. 3 (Allegato A)
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[1]Il prezzo di riscatto delle reti di Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualita' eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9,622,800).
[2]Quando il pagamento delle annualita' fosse eseguito dopo il primo settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualita', decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Societa'. Ad ogni modo il pagamento non potra' essere ritardato oltre il trentuno dicembre.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
