Art. 2 (Allegato A)
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[1]Il riscatto della rete di Venezia dovra' considerarsi come avvenuto il primo gennaio millenovecentoquattro, e percio' s'intendono gia' liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.
[2]Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano-Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo dovra' considerarsi con effetto dal primo luglio millenovecentosette.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
