Art. 16 (Allegato A)
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La presente convenzione ed i contratti di acquisto degli immobili di cui all'art. 10, saranno registrati colla tassa fissa di L. 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventera' obbligatoria pel Governo se prima non sara' stata approvata per legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
