Art. 15 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Salve le liquidazioni di cui agli articoli 6, 9 e 12, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti e linee, anche se non esplicitamente menzionata.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
