Art. 14 (Allegato A)
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Le annualita' da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli tre, quattro e sette della presente convenzione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, della quale si e' gia' tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualita' stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Societa' si riserva d'indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
