Art. 13 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Societa' avra' diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.
[2]La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverra' soltanto quando la Societa' avra' pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonche' quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
