Art. 11 (Allegato A)
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[1]La Societa' dovra' pagare all'Amministrazione le somme di cui risultera' debitrice per canoni ed abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al 30 giugno 1907.
[2]La Societa' restera' obbligata a pagare all'erario quanto ancora debba per ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
