Art. 10 (Allegato A)
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[1]Per i locali d'ufficio la Societa' subaffittera' al Governo, con decorrenza dal 1° luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti d'affitto.
[2]Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola agenzia.
[3]Per i lavori di proprieta' della Societa' resta stabilito che la Societa' dovra' cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprieta', ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal Corpo reale del Genio civile:
[4]Per lo stabile di Roma..... L. 292,000
[5]Id. di Genova.... » 160,220
[6]Id. di Livorno... » 22,000
[7]-------- ed in totale... L. 474,220 -------- che il Governo si obbliga di pagare in una sola volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
