Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Dalla stessa data, 1° luglio 1906, e con le norme, disposizioni e condizioni stabilite dalle leggi 22 aprile 1905, n. 137 e successive, lo Stato assume l'esercizio delle ferrovie ad esso cedute in base alla suddetta convenzione.
[2]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a regolare mediante accordi con la Societa' e a liquidare la gestione dell'esercizio stesso dal 1° luglio 1906 al giorno della presa di possesso definitivo delle suddette ferrovie.
[3]Fino a che non siano con legge stanziati appositi fondi, l'Amministrazione e' autorizzata a provvedere, per le ferrovie stesse, alle spese indicate nell'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137, valendosi delle somme assegnate dalla legge 19 aprile 1906, n. 127.
Testo in vigore dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
