Art. 6 (Allegato n. 1)
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Con decorrenza dal 1° luglio 1906 lo Stato subentrera' alla Societa' negli obblighi e diritti della Societa' stessa relativi alla linea da Cerignola Stazione a Cerignola citta', risultanti dal contratto col comune di Cerignola del 6 maggio 1891, salvo l'assenso del Comune stesso, restando lo Stato obbligato a versare direttamente alla Societa' le annualita' a questa dovute per spese in conto capitale fatte in dipendenza dell'allacciamento e del completamento di detta linea, a termini della citata convenzione; esclusa la parte d'annualita' corrispondente al valore dei carri M. e del materiale d'esercizio, di cui e' gia' convenuto il rimborso dallo Stato alla Societa' per lire cinquantamila quattrocento ventitre' e centesimi novantasei (L. 50,423.96); la quale parte d'annualita' spettera' allo Stato.
Testo in vigore dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
