Art. 15 (Allegato n. 1)
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[1]La presente convenzione non avra' effetto, se non sara' stata approvata dal Consiglio d'amministrazione e dall'assemblea degli azionisti della Societa' e sanzionata per legge.
[2]Qualora questa legge non sia promulgata entro il 20 giugno 1906, la presente convenzione si riterra' come non avvenuta e le parti si intenderanno prosciolte da ogni impegno.
[3]Fatto a Roma, quest'oggi ventisei marzo millenovecentosei, in doppio originale.
[4]Il presidente del Consiglio dei ministri SIDNEY SONNINO. Il ministro dei lavori pubblici PIETRO CARMINE. Il ministro del tesoro LUIGI LUZZATTI. Il direttore generale della Societa' italiana per le strade ferrate Meridionali Secondo Borgnini. Francesco Benedetti, testimonio. Pompeo Bodrero, testimonio.
Testo in vigore dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
