Art. 14 (Allegato n. 1)
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Gli atti, i documenti, ed in genere la parte degli archivi relativa al patrimonio ceduto, saranno consegnati al Governo; il resto rimarra' presso la Societa'. Le due parti avranno peraltro diritto di ottenere l'una dall'altra copia autentica, ovvero, salva restituzione, lo stesso originale degli atti, documenti e carte di archivio rispettivamente possedute.
Testo in vigore dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
