Art. 11 (Allegato n. 1)
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Sull'annualita' complessiva che risulta a pagarsi alla Societa' ai termini dell'art. 2, la imposta di ricchezza mobile non subira' applicazione diversa da quella che anteriormente al 30 giugno 1905 si praticava sulle sovvenzioni corrisposte alla Societa' stessa, tenuto conto di tutte le obbligazioni fin qui emesse e non ancora estinte.
Testo in vigore dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
