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[1]Il Governo e' autorizzato a corrispondere alla Societa' delle strade ferrate meridionali l'indennita' da determinarsi a norma dell'art. 25 del capitolato annesso alla convenzione approvata con R. decreto 26 maggio 1904, n. 447, per il riscatto della linea Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardo', approvato con legge 15 luglio 1906, n. 324.
[2]Dall'indennita' stessa sara' prelevata la somma di L. 1,044,000 a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la fornitura di materiale rotabile e d'esercizio per la linea stessa, giusta la convenzione 10 dicembre 1907 stipulata fra il Governo e la detta Societa'.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
